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Regolamento interno delle commissioni dell’ordine

Pistoia,  22/02/2010

Art. 1  – Nomina e Compiti del Coordinatore
Il Coordinatore viene nominato tra i componenti della Commissione. L’elezione avviene mediante espressione di voto palese ed a maggioranza semplice. Il Coordinatore permane in carica fino al successivo rinnovo. Il Coordinatore ha la rappresentanza della Commissione e risponde e riferisce del suo operato al Consiglio dell’Ordine, direttamente o tramite il referente. Egli dispone la convocazione della Commissione, ne organizza i lavori ed esercita tutte le attribuzioni rivolte al regolare funzionamento della Commissione stessa, assistito in fase operativa dal Segretario. In caso d’impedimento a partecipare da parte del Coordinatore, la Commissione è presieduta da un suo delegato. Il Coordinatore firma la corrispondenza e tutti i documenti della Commissione.

ART. 2 – Compiti dei Componenti della Commissione
Ogni componente deve partecipare responsabilmente al proprio ruolo; è quindi necessario che ciascuno faccia parte della Commissione per tutta la sua durata, e che ne segua direttamente i lavori, partecipando assiduamente alle riunioni.

Art.3 – Nomina e compiti del Segretario
Il Segretario viene nominato dal Coordinatore, scelto tra i componenti della Commissione, e permane in carica fino al successivo rinnovo. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora col Coordinatore in tutti gli aspetti operativi del funzionamento della Commissione. Il Segretario redige i verbali delle sedute ed adempie alle formalità delle riunioni. In caso d’impedimento a partecipare da parte del Segretario, ne assume le funzioni un componente nominato dal Coordinatore.

ART. 4 – Riunioni dei Componenti della Commissione.
La Commissione viene presieduta dal Coordinatore (o da un suo delegato) e dal segretario (o da un suo delegato), il quale verbalizza la riunione stessa e mette il verbale a disposizione di tutti i membri della Commissione.
La data e l’ordine del giorno vengono stabiliti di volta in volta a seconda delle esigenze e comunicate per tempo ai membri, tramite comunicazione scritta (posta, fax, mail).
Alle riunioni dei componenti possono partecipare tutti gli iscritti alla Commissione.
La riunione è considerata valida qualunque sia il numero di presenze dei componenti la commissione, oltre al Coordinatore e al Segretario o loro delegati.
Ogni decisione sarà sottoposta a voto palese. In caso di parità sarà determinante la scelta del Coordinatore.

ART. 5 – Documenti elaborati dalla Commissione.
Almeno una volta all’anno dovrà essere redatto un documento di sintesi delle attività svolte dalla Commissione che dovrà essere messo a disposizione di tutti e potrà essere pubblicato sul sito dell’Ordine.
Tutti i verbali saranno messi a disposizione di tutti i membri della Commissione.

ART. 6 – Modifica del Regolamento
Ogni articolo del regolamento può essere modificato.
Le modifiche possono essere proposte da ogni componente della Commissione e devono essere approvate dalla Commissione con la maggioranza qualificata dei presenti (dei 2/3 dei presenti) e successivamente dal Consiglio dell’Ordine. Se approvata, la modifica viene inserita nel regolamento e diviene immediatamente attiva.

ART. 7 – Partecipazione e cancellazione dalla Commissione.
Ciascun iscritto può entrare a far parte di una Commissione, previa presentazione di domanda alla Segreteria dell’Ordine su apposito stampato predisposto.
E’ facoltà della Commissione controllare periodicamente l’elenco dei componenti, e considerare decaduto un componente qualora questi non abbia partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive; la cancellazione di un componente deve risultare a verbale. E’ anche facoltà della Commissione accettare un nuovo componente che abbia fatto la richiesta dopo l’insediamento della commissione stessa, ed anche tale decisione deve risultare a verbale. Possono essere cancellati membri che, con comportamenti o atteggiamenti contrari allo spirito del Commissione, arrecano o hanno arrecato un danno alla Commissione o all’Ordine. In questo caso la cancellazione viene decisa dai componenti della commissione per votazione.

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